E&M
1999/5
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APS: nuova frontiera per la gestione della produzione
L’avete sentito dire... Glossario degli acronimi della logistica
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Organizzare la conoscenza dentro l’impresa
Fornitori indipendenti di innovazione: i knowledge brokers
Knowledge management e knowledge workers? Grazie, li abbiamo già
Articoli
Qualità e customer satisfaction nei servizi bancari. Modelli e metodologie di misurazione
Cambia l’editoria libraria. Confini e ruoli da ridefinire nella rete del valore
Multinazionali: la deducibilità dei costi dei servizi infragruppo. Condizioni e presupposti di deducibilità dei costi per servizi sostenuti da un'unità centrale in favore di una consociata italiana
I mezzi a disposizione dell’impresa multinazionale per generare maggior valore richiedono di coordinare una fitta rete di scambi di prodotti, servizi e informazioni tra le diverse unità operative; tali rapporti rientrano nella complessa normativa del transfer pricing. In particolare, i costi sostenuti presso certe filiali o presso la capogruppo possono essere ri-addebitati alle diverse filiali nazionali che hanno potuto trarre vantaggio dalle operazioni che hanno generato i costi stessi. Il tema affrontato in questo articolo è la verifica delle condizioni e dei presupposti di deducibilità dei costi per servizi sostenuti da un’unità centrale di un’impresa multinazionale in favore di una consociata italiana. La normativa è volta a evitare che l’utilizzo di tecniche di sovra o sotto-fatturazione nell’ambito di un gruppo multinazionale di aziende possa consentire di spostare gli utili nei paesi in cui l’imposizione fiscale è considerata più mite. La regola generale prescrive che il trasferimento avvenga al valore normale, coincidente con quello determinato dal libero mercato. Ma in tutti i casi in cui le imprese multinazionali adottano strutture comuni al fine di condividere i risultati di servizi centrali di marketing, ricerca ecc., il riferimento ai prezzi di mercato risulta problematico. Regolano allora la deducibilità dei servizi intragruppo i principi di inerenza, vantaggio, funzione dell’azionista: sono economicamente inerenti tutti gli oneri che possono concorrere alla generazione di redditi incrementali; il principio del vantaggio richiede non soltanto che i costi siano stati effettivamente sostenuti (verifica della non duplicazione), ma anche che l’impresa ne abbia effettivamente tratto beneficio; infine, non possono ritenersi deducibili nell’ambito della consociata italiana i costi che la capogruppo sostiene al fine di poter esercitare il proprio controllo, e quindi la propria funzione di azionista sulla controllata stessa.
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