E&M

2007/1

Pietro Previtali

Colpa e responsabilità, di manager o di aziende? Modelli organizzativi, procedure e standard di controllo ex D.lgs. 231

Il D.lgs. 231/2001 istituisce la responsabilità amministrativa, a carico di società, enti e associazioni anche prive di personalità giuridica, imputabile all’ente nel caso in cui sia stato realizzato (o tentato) nel suo interesse o vantaggio un reato ad opera di un soggetto apicale o di un suo sottoposto, o anche quando l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile. La norma prevede un esteso ambito di reati contro la Pubblica Amministrazione e societari, cui sono stati aggiunti delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico e delitti e illeciti finanziari introdotti nel regolamento mercati nel quadro della revisione della normativa finanziaria. Il D.lgs. 231/01 introduce dunque il principio di presunzione di colpa organizzativa, riconducibile al fatto che l’ente non si sia dotato di un assetto organizzativo in grado di prevenire le condotte delittuose.#Il sistema sanzionatorio è mitigato dalla previsione di una condizione esimente rappresentata dall’adozione e attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti considerati. Non avendo questi modelli organizzativi ancora trovato in letteratura un’adeguata trattazione, l’articolo declina tramite un caso di studio la metodologia proposta da Confindustria e identifica standard di controllo che si reputano adeguati per evitare la commissione di reati contro la PA e reati societari e quindi beneficiare della condizione esimente prevista dalla compliance al D.lgs. 231/01.

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